Home Legge 115/87

World Time Clock


Legge 115/87
LEGGE 16 MARZO 1987 N°115 - G.U. n° 71 del 26/3/87
Art.1

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito
dei rispettivi piani sanitari e dei limiti finanziari indicati dal fondo sanitario nazionale,
progetti-obiettivo, azioni programmate ed altre idonee iniziative dirette a fronteggiare la
malattia del diabete mellito, considerata di alto interesse sociale.

2. Gli interventi regionali di cui al comma 1 sono rivolti:

a) alla prevenzione e alla diagnosi precoce della malattia diabetica

b) al miglioramento delle modalità di cura dei cittadini diabetici;

c) alla prevenzione delle complicanze;

d) ad agevolare l'inserimento dei diabetici nelle attività scolastiche, sportive e lavorative;

e) ad agevolare il reinserimento sociale dei cittadini colpiti da gravi complicanze
post-diabetiche;

f) a migliorare l'educazione e la coscienza sociale generale per la profilassi della malattia
diabetica;

g) a favorire l'educazione sanitaria del cittadino diabetico e della sua famiglia;

h) a provvedere alla preparazione ed all'aggiornamento professionale del personale sanitario
addetto ai servizi.

Art.2

1. Ai fini della prevenzione e della diagnosi precoce della malattia diabetica e delle sue
complicanze, i piani sanitari e gli altri strumenti regionali di cui all'articolo 1 indicano alle
unità sanitarie locali, tenuto conto di criteri e metodologie stabiliti con atto di indirizzo e
coordinamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
sentito 1'Istituto superiore di sanità, gli interventi operativi più idonei per:

a) individuare le fasce di popolazione a rischio diabetico;

b) programmare gli interventi sanitari su tali fasce.

2. Per la realizzazione di tali interventi le unità sanitarie si avvalgono dei servizi di
diabetologia in coordinamento con i servizi sanitari distrettuali e con i servizi di medicina
scolastica.

3 II Ministro della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, presenta annualmente al
Parlamento una relazione di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove
acquisizioni scientifiche in tema di diabete mellito e di diabete insipido, con particolare
riferimento ai problemi concernenti la prevenzione.

Art.3

Al fine di migliorare le modalità di diagnosi e cura le regioni, tramite le unita' sanitarie locali,
provvedono a fornire gratuitamente ai cittadini diabetici, oltre ai presidi diagnostici e
terapeutici, di cui al decreto del Ministro della sanità dell' 8 febbraio 1982, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1982, n° 46, anche altri eventuali presidi sanitari
ritenuti idonei, allorquando vi sia una specifica prescrizione e sia garantito il diretto
controllo dei servizi di diabetologia.

Art.4

1. Ogni cittadino affetto da diabete mellito deve essere fornito di tessera personale che
attesta l'esistenza della malattia diabetica. II modello di tale tessera deve corrispondere
alle indicazioni che saranno stabilite dal Ministro della sanità entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (nota l/a).

2. I cittadini muniti della tessera personale di cui al comma 1 hanno diritto, su prescrizione
medica, alla fornitura gratuita dei presidi diagnostici e terapeutici di cui all'articolo 3.
Art. 5

1. Con riferimento agli indirizzi del Piano sanitario nazionale, nell'ambito della loro
programmazione sanitaria, le regioni predispongono interventi per:

a) I'istituzione di servizi specialistici diabetologici, secondo parametri che tengano conto
della necessita' della popolazione, delle caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche
delle zone di utenza e dell'incidenza della malattia diabetica
nell'ambito regionale;

b) I'istituzione di servizi di diabetologia pediatrica in numero pari ad uno per ogni regione,
salvo condizioni di maggiore necessita' per le regioni a più' alta popolazione. La direzione
di tali servizi e' affidata a pediatri diabetologici;

c) I'istituzione di servizi di diabetologia a livello ospedaliero nell'ambito di un sistema
dipartimentale interdisciplinare e polispecialistico.

2. Criteri di uniformità validi per tutto il territorio nazionale relativamente a strutture e
parametri organizzativi dei servizi diabetologici, metodi di indagine clinica, criteri di
diagnosi e terapia, anche in armonia con i suggerimenti delI'Organizzazione
mondiale della sanità, sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre
1978, n. 833

3. I servizi di diabetologia svolgono in particolare i seguenti compiti:

a) prevenzione primaria e secondaria del diabete mellito;

b) prevenzione delle sue complicanze;

c) terapia in situazioni di particolare necessita' clinica;

d) consulenza diabetologica con il medico di base e le altre strutture ove siano assistiti
cittadini diabetici;

e) consulenza con divisioni e servizi ospedalieri in occasione dei ricoveri di
cittadini diabetici;

f) addestramento, istruzione, educazione del cittadino diabetico;

g) collaborazione con le unita' sanitarie locali per tutti i problemi di politica sanitaria
riguardanti il diabete.
Art.6

1. Con riferimento agli indirizzi del Piano sanitario nazionale, nell'ambito della loro
programmazione sanitaria, le regioni predispongono interventi per la opportuna preparazione
del personale operante nelle unita' sanitarie locali sul tema del diabete mellito, anche
mediante la istituzione di corsi periodici di formazione ed
aggiornamento professionale, utilizzando a tal fine i servizi diabetologici di cui all'articolo 5.

Art.7

1. Nell'ambito della loro programmazione sanitaria le regioni promuovono iniziative di
educazione sanitaria, rivolte ai soggetti diabetici e finalizzate al raggiungimento della
autogestione della malattia attraverso la loro collaborazione con i servizi socio-sanitari
territoriali.

2. Le regioni promuovono altresì iniziative di educazione sanitaria sul tema della malattia
diabetica rivolte alla globalità della popolazione, utilizzando tra l'altro le strutture scolastiche,
sportive e socio-sanitarie territoriali.

Art.8

1. La malattia diabetica priva di complicanze invalidanti non costituisce motivo ostativo al
rilascio del certificato di idoneità fisica per la iscrizione nelle scuole di ogni ordine e grado,
per lo svolgimento di attività sportive a carattere non agonistico e per l'accesso ai posti di
lavoro pubblico e privato, salvo i casi per i quali si richiedano specifici, particolari requisiti
attitudinali.

2. II certificato di idoneità fisica per lo svolgimento di ATTIVITA' sportive agonistiche viene
rilasciato previa presentazione di una certificazione del medico diabetologo curante o del
medico responsabile dei servizi di cui all'articolo 5, attestante lo stato di malattie diabetica
compensata nonché la condizione ottimale di autocontrollo e di terapia da parte del soggetto
diabetico.

3. II Ministro della sanità, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, indica,
con proprio decreto, altre forme morbose alle quali sono applicabili le disposizioni di cui
al comma 1.

Art.9

1. Per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 1, le unita' sanitarie locali si avvalgono
della collaborazione e dell'aiuto delle associazioni di volontariato nelle forme e nei limiti
previsti dall'articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .

Art.10

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 6.400 milioni per
l'anno 1987 ed in lire 8.800 milioni per ciascuno degli anni 1988 e1989, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1987-1989,al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1987,utilizzando lo specifico accantonamento di cui alla voce "disposizioni
per la prevenzione e la cura del diabete mellito".

2. II Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge dello stato.

Data a Roma addi 16 Marzo 1987

Cossiga.

 <-->

Commenti

Mostra/Nascondi modulo commento.
 

Leggi e Normative

Calendario

« < Settembre 2010 > »
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Frase del Giorno

Gli uomini non sono saggi in proporzione tanto all'esperienza quanto alla loro capacità di fare esperienza.
Associazioni no Profit: il portale al servizio delle associazioni